Centro
Ricerche
Junghiane delle
Venezie
STATUTO del
Centro di Ricerca Junghiana delle Venezie – C.R.J.V.
ART. 1. DENOMINAZIONE
- FINALITA’
ASSOCIATIVE
Il "Centro di Ricerca
Junghiana
delle Venezie –C.R.J.V." , viene costituito, a norma dell’art. 36 del
C.C.,
oggi, 3 Marzo 2003 con atto depositato presso l’Ufficio del Registro
(data
di registrazione e numero di repertorio vengono apposti alla
registrazione)
Il "Centro di Ricerca
Junghiana
delle Venezie –C.R.J.V." è una organizzazione non lucrativa di
utilità
sociale.
Il C.R.J.V. ha sede
legale in
Padova, Via Ezzelino il Balbo n°2 . L’Organizzazione si propone
come oggetti principali:
A.lo
studio, lo
sviluppo e la diffusione della Psicologia Analitica, del pensiero di
C.G.
Jung e degli autori ed analisti post-junghiani nel Triveneto, favorendo
nell’ambito delle proprie attività la ricerca in questo campo
scientifico
riconoscendone la rilevante utilità sociale;
B.
l’organizzazione
di corsi e trainings atti al mantenimento di un alto livello di
preparazione
e di pratica professionale dei suoi membri, ritenendo questi valori
irrinunciabili
per l’espletamento da parte dei suoi soci di un’efficace assistenza
psicologica
e sanitaria;
C. la
creazione
di un servizio di consultazione psicologica di indirizzo junghiano
garantendo
che i suoi soci si attengano al Codice Deontologico della IAAP
(International
Association for Analytical Psychology) oltre quello dell’Ordine
professionale
di appartenenza.
L’associazione non ha
per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Gli scopi principali
perseguiti
dal C.R.J.V. sono tali da inquadrarlo nella categoria delle
associazioni
culturali e di formazione extrascolastica della persona.
L’Organizzazione
può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra
indicate, anche se di natura commerciale, ma pur sempre nel rispetto
dei
limiti di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n° 460/1997 ai
fini
della perdita della qualifica di organizzazione non lucrativa di
utilità
sociale.
ART. 2. SEDE LEGALE
La sede legale viene
scelta
dal Presidente in carica in accordo con il Comitato Direttivo con la
ratifica
dell’Assemblea Ordinaria.
Il C.R.J.V.
ha attualmente
sede legale in Padova, via Ezzelino il Balbo N. 2 presso lo studio
professionale
del Presidente che custodisce l’archivio dell’Associazione.
È data
facoltà
ai soci ordinari di organizzare attività in nome
dell’associazione
in qualsiasi sede, oltre quella legale, purché idonea
all’iniziativa
e previa approvazione scritta del Comitato Direttivo.
ART. 3 PATRIMONIO
Il patrimonio
dell’Associazione
è costituito:
dai
beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
dell’Associazione;
dai
fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
da
donazioni, legati, lasciti.
I proventi con cui
provvedere
all’attività ed alla vita dell’Associazione sono costituiti:
dalle
quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci ordinari e
dai contributi versati dai soci uditori;
dalle
quote di iscrizione a convegni e seminari organizzati dal
C.R.J.V.
;
dai
redditi dei beni patrimoniali;
dalle
erogazioni e dai contributi di cittadini, enti e associazioni.
Per quote
straordinarie si intendono
i contributi che l’Assemblea Ordinaria può deliberare di
chiedere
ai soci per far fronte a spese straordinarie e impreviste.
Le quote versate non
sono in
alcun modo rimborsabili né in caso di scioglimento del singolo
rapporto
associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione,
né
sono trasmissibili.
ART. 4 SOCI
Sono soci del
C.R.J.V.
i soci ordinari, i soci uditori e i soci onorari.
ART. 5 SOCI ORDINARI
L'acquisizione della
qualità
di socio ordinario del C.R.J.V. è subordinata al
possesso
dell’abilitazione all’esercizio della psicoterapia secondo le norme
vigenti
nel territorio dello Stato Italiano.
Sono soci ordinari con
diritto
al voto ed eleggibili alle cariche sociali:
A. coloro
che sottoscrivendo
quest’atto costitutivo divengono ipso facto soci fondatori;
B. i membri
della
IAAP che ne facciano domanda e che ottengano il parere favorevole, a
maggioranza
semplice dei membri del Comitato Direttivo;
C. gli
psicoterapeuti
non membri IAAP, purché non ne siano mai stati membri in
precedenza,
qualsivoglia sia la causa della decadenza, e che presentino domanda di
iscrizione e curriculum attestante l’orientamento junghiano e che
ottengano
il parere favorevole, all’unanimità da parte del Comitato
Direttivo.
I soci ordinari sono
tenuti
al versamento delle quote associative ordinarie (annuali) e
straordinarie
deliberate dall’Assemblea Ordinaria.
La qualità di
socio si
perde:
A.per
dimissioni,
da comunicarsi al Comitato Direttivo mediante lettera raccomandata o
direttamente
per iscritto durante l’Assemblea Ordinaria;
B.per
perdita di
una qualsiasi delle caratteristiche necessarie all’iscrizione secondo
le
norme statutarie del C.R.J.V.
C.per
morosità
nel versamento della quota associativa annuale o delle quote
straordinarie
che perduri da almeno sei mesi dalla scadenza del termine fissato per
il
pagamento.
La perdita della
qualità
di socio è dichiarata dal Comitato Direttivo. La decisione deve
essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
ART. 6 SOCI UDITORI
Sono soci uditori coloro
che
siano ammessi a partecipare anche parzialmente alle attività
formative
e culturali del C.R.J.V. Sono ammissibili a tale qualifica tutti
coloro siano interessati alla psicologia analitica e alle
attività
del C.R.J.V. E che presentino domanda accompagnata da
presentazione
di un socio ordinario: il Comitato Direttivo approva con maggioranza
semplice.
I soci uditori non
partecipano
all’Assemblea Ordinaria e non sono eleggibili alle cariche
sociali.
Sono tenuti al pagamento
anticipato
di un contributo annuale determinato dal Comitato Direttivo.
La qualità di
uditore
si perde per dimissioni o esclusione, deliberata dal Comitato Direttivo
a maggioranza semplice, per comportamento contrario allo spirito e agli
indirizzi dell’Associazione.
ART.7 SOCI ONORARI
I soci onorari sono
nominati
dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Direttivo o di
almeno dieci soci
ordinari,
fra chi abbia particolari meriti in Italia o all’estero per la
Psicologia
Analitica. La loro funzione è di fornire qualificati pareri
sulle
attività scientifiche e formative del C.R.J.V.
offrendo
indirizzi e obiettivi all’Assemblea Ordinaria. I soci onorari non
possono
essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto di voto.
ART. 8 RIACQUISIZIONE
DELLA QUALITA’
DI SOCIO
La qualità di
socio ordinario
perduta per dimissioni o per morosità può essere
riacquisita,
su richiesta scritta dell’interessato, purché detta richiesta
ottenga
il parere favorevole, all’unanimità del Comitato Direttivo e la
riammissione venga deliberata dall’Assemblea Ordinaria con voto segreto
a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà
più
uno degli aventi diritto al voto.
L’avvenuta
riacquisizione della
qualità di socio è comunicata dal Comitato Direttivo
all’interessato.
Nei casi di precedente
esclusione
per morosità la riacquisizione della qualità di socio
è
subordinata al pagamento delle quote associative ordinarie e
straordinarie
a suo tempo non versate.
ART. 9 ORGANI
ASSOCIATIVI
Sono organi associativi
del
C.R.J.V.
l’Assemblea
Ordinaria;
il
Presidente;
il
Segretario;
il
Tesoriere;
il
Comitato Direttivo;
ART. 10 ASSEMBLEA
ORDINARIA
L’assemblea ordinaria
è
l’organo sovrano dell’Associazione, è costituita esclusivamente
dai soci ordinari, rappresenta l’universalità degli associati e
le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del
presente
Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti,
compresi i soci uditori che non hanno diritto di partecipazione
né
di voto, e i soci onorari che possono presenziare, ma senza diritto di
voto.
Ciascun socio ordinario
potrà
farsi rappresentare in assemblea da altro socio. Non sono ammesse
più
di due deleghe per ciascuno dei soci presenti.
L’assemblea è
convocata
almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio
sociale per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, quando
occorra per la nomina delle cariche sociali e ogni qualvolta ne sia
fatta
richiesta dal Comitato Direttivo o da almeno cinque soci ordinari.
L’Assemblea è
convocata
dal Presidente con avviso contenente l’indicazione del giorno,
dell’ora,
del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad
ogni socio ordinario a mezzo lettera, fax o e-mail almeno un mese prima
della data fissata. L’avviso di convocazione conterrà anche la
data
per la seconda convocazione.
L’Assemblea delibera,
a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari in
prima convocazione, e a maggioranza di voti e con la presenza di almeno
tre decimi dei soci ordinari in seconda convocazione, sulle seguenti
materie:
elezione
del Presidente, del segretario e del tesoriere e dei membri aggiuntivi
del Comitato Direttivo nel numero di uno per ogni 10 soci ordinari;
elezione
dei soci onorari su proposta del Comitato Direttivo;
approvazione
dei bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo
alla fine di ogni esercizio sociale;
tutte
le altre questioni poste alla sua attenzione e risultanti all’ordine
del
giorno.
L’Assemblea delibera
a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno tre quarti dei soci in prima
convocazione,
e a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i due terzi in
seconda
convocazione, e la metà più uno dei soci in terza
convocazione,
sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto.
Per le deliberazioni
relative
allo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto
favorevole
di almeno i tre quarti dei soci ordinari.
Nelle deliberazioni di
approvazione
del bilancio i membri del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è
presieduta
dal Presidente o in sua assenza dal Segretario assistito da un socio
ordinario
nominato dall’Assemblea per redigere il verbale, firmato dal Presidente
e dal Segretario. Le votazioni, su richiesta di uno dei votanti,
possono
essere segrete.
ART. 11 PRESIDENTE
Il Presidente, eletto
per un
triennio e rieleggibile consecutivamente per non più di un
mandato
dall’Assemblea Ordinaria, è garante dell’osservanza dello
Statuto
e responsabile verso l’Assemblea ordinaria dell’esecuzione delle sue
deliberazioni.
Per il primo triennio
è
scelto all’atto della costituzione dell’Associazione dalla maggioranza
dei Soci Fondatori, nella persona del Dott. Carlo Melodia
Il Presidente:
è
membro di diritto del Comitato Direttivo;
ha
la rappresentanza legale del CIPA nei confronti dei terzi ed in
giudizio;
convoca
l’Assemblea ordinaria con le modalità di cui al precedente
art.13;
presiede
le riunioni dell’Assemblea Ordinaria e del Comitato Direttivo fungendo
anche da moderatore;
è
responsabile, nei confronti dell’Assemblea Ordinaria, della
conservazione
dell’archivio del C.R.J.V. ;
redige
e presenta all’assemblea ordinaria che approva il bilancio una
relazione
sull’attività del C.R.J.V. relativa al periodo di
competenza.
ART. 12 SEGRETARIO
Il Segretario, eletto
dall’Assemblea
tra i soci ordinari per un triennio e rieleggibile consecutivamente per
non più di un mandato, collabora stabilmente con il Presidente e
lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
Per il primo triennio
è
scelto all’atto della costituzione dell’Associazione dalla maggioranza
dei Soci Fondatori, nella persona della Dr.ssa Maria Grazia Crema
Il Segretario:
è
membro di diritto del Comitato Direttivo;
è
responsabile, insieme al Presidente, della conservazione dell'archivio
del C.R.J.V. ;
cura,
con la collaborazione del Tesoriere, l’ordinaria amministrazione del
C.R.J.V.
e ne tiene aggiornato il registro dei soci;
invia
copia del verbale dell’Assemblea ordinaria a tutti i membri del
Comitato
Direttivo;
propone,
di concerto con il Tesoriere, l'ammontare delle quote associative
ordinarie
e straordinarie;
stabilisce,
di concerto con il Tesoriere, l'ammontare del contributo annuale degli
uditori;
nomina,
di concerto con il Tesoriere, gli eventuali consulenti legali e i
consulenti
fiscali e contabili, fissandone i relativi compensi;
stabilisce,
di concerto con il Tesoriere, i compensi per i conferenzieri esterni e
interni;
cura,
di concerto con il Tesoriere, la gestione finanziaria del …. e
predispone
al termine di ogni esercizio sociale il bilancio da sottoporre
all’approvazione
dell’Assemblea Ordinaria e da comunicare al Comitato Direttivo in
conformità
al disposto dell’Art.17.
ART.13 TESORIERE
Il Tesoriere è
eletto
dall’Assemblea Ordinaria tra i soci ordinari per un triennio ed
è
rieleggibile consecutivamente per non più di un mandato.
Per il primo triennio
è
scelto all’atto della costituzione dell’Associazione dalla maggioranza
dei Soci Fondatori, nella persona della Dr.ssa Stella Maria Novarin.
Il Tesoriere:
è
membro di diritto del Comitato Direttivo;
è
responsabile dell’attività di gestione e amministrazione
svolgendo
le mansioni meglio specificate nel precedente articolo;
sostituisce
il Segretario nei casi di sua assenza o impedimento;
coadiuva
il Segretario nella gestione finanziaria e ha tutti i poteri di
rappresentanza
occorrenti per l’espletamento del proprio mandato, tra questi compresi,
a titolo esemplificativo, la facoltà di aprire e chiudere conti
correnti bancari e conti correnti postali intestati al C.R.J.V. ,
assumere personale a tempo pieno e a tempo definito, contrarre impegni
finanziari, acquistare materiali e attrezzature di qualsiasi tipo,
sottoscrivere
contratti di locazione, di leasing, di comodato e di prestazione di
servizi.
ART.14 COMITATO
DIRETTIVO.
Il Comitato Direttivo
è
composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un membro
aggiunto
per ogni dieci soci ordinari.
Il Comitato Direttivo
è
convocato per iscritto (lettera, fax o e-mail) da spedirsi 15 giorni
prima
della riunione con indicazione di data, luogo, ora della riunione e
l’elenco
degli argomenti da trattare.
Esso si riunisce almeno
due
volte all’anno o quando ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri;
per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo
è
richiesta la presenza di almeno tre membri e le deliberazioni sono
prese,
se non disposto altrimenti dal presente Statuto, a
maggioranza semplice dei
presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ciascun membro del
Comitato
Direttivo può farsi rappresentare da altro membro con delega
scritta.
Ogni membro può ricevere solo una delega e il numero delle
deleghe
ammesse per ciascuna riunione non può essere superiore a due. Le
sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal
Presidente o in caso di
sua
assenza o impedimento dal Segretario, e in subordine dal Tesoriere.
Delle deliberazioni del
Comitato
Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Il Comitato Direttivo
è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria
dell’Associazione compresi tra gli altri quelli di:
assicurare
il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
redigere
il bilancio preventivo e consuntivo;
acquistare
e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati,
determinare
l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a
disposizione
dell’Associazione;
richiedere
la convocazione dell’Assemblea ogni qual volta ne sia fatta richiesta
dalla
maggioranza semplice dei suoi membri;
sottoporre
all’Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni e
mozioni
formulate dai soci relativamente a modifiche dello Statuto;
emanare
regolamenti e norme per l’organizzazione e il funzionamento
dell’Associazione;
accettare
l’iscrizione a socio ordinario del C.R.J.V. secondo i disposti
dell’articolo
5 del presente Statuto;
accettare
l’iscrizione a socio uditore del C.R.J.V. secondo i
disposti
dell’articolo 6 del presente Statuto;
ricevere
le segnalazioni che riguardino problemi di ordine statutario che
investano
la responsabilità dei soci; qualora non ci sia
possibilità
di una soluzione col suo intervento, deliberare l’esclusione;
promuovere
la collaborazione tra C.R.J.V. e le società aderenti
alla IAAP, favorendo tutte le attività atte a sviluppare lo
scambio
e il continuo confronto culturale e professionale;
deliberare
su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente
demandata
all’Assemblea o ad altri organi.
ART. 15
INCOMPATIBILITA’
Le cariche sociali
non sono cumulabili.
Non possono essere
eletti ad
alcuna carica i soci che siano stati oggetto di sanzioni disciplinari
gravi
o che abbiano in corso procedimenti probivirali all’interno delle
associazioni
professionali di appartenenza.
Non è ammesso far
parte
del ComitatoDirettivo per più di dodici anni consecutivi.
ART. 16 CANDIDATURE
ALLE CARICHE
SOCIALI
Le candidature
debbono essere
comunicate per iscritto al Presidente uscente almeno quindici giorni
prima della data di
convocazione
dell’Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali. Il Presidente
dà
mandato al Segretario di
comunicare per iscritto
ai soci
gli elenchi delle candidature.
ART. 17 BILANCIO –
UTILI
L’esercizio sociale
si chiude
al trentuno Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun
esercizio
il Comitato Direttivo procederà, in base alle risultanze del
bilancio
che gli dovrà essere comunicato per tempo dal Segretario, alla
redazione
del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al bilancio
preventivo
per il nuovo esercizio, all’Assemblea Ordinaria da convocarsi entro
quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo. E’ vietata la
distribuzione
anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di
fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che
la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Dalla data di avviso di
convocazione,
bilancio preventivo e consuntivo verranno depositati presso la sede e
saranno
inviati in copia a ciascun socio che ne faccia richiesta per
consultarli.
ART.18 ADESIONE ALLE
FINALITA’
DELLA IAAP
Il
C.R.J.V. si ispira
alla Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (IAAP),
pertanto
il Comitato Direttivo dovrà redigere una relazione annuale sulle
attività svolte dal C.R.J.V. perché sia pubblicata
sull’organo di informazione della IAAP e a tenere contatti con essa
attraverso
il Presidente o altro socio da lui delegato.
ART.19 SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha
durata illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per le cause
previste
dal Codice Civile o essere deliberato dall’Assemblea ordinaria con il
voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci. L’Assemblea nominerà
in
tal caso uno o più liquidatori che provvederanno a devolvere il
patrimonio sociale di cui all’art. 3 ad altre associazioni con analoga
finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo
di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662/1996 e fatta
salva
qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.
ART. 20 NORMA DI
RINVIO
Per quanto non
espressamente
previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice
Civile
in materia.
ART. 21 SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori
quanti oggi
qui riuniti presso la sede legale del CRJV sottoscrivono questo atto
costitutivo